… arriviamo in vista degli art. 589 e 590 bis della Legge che introduce il reato di omicidio nautico, che agita ulteriormente le acque.
In sostanza, “chiunque a bordo” causi la morte di qualcuno o provochi lesioni personali nautiche gravi o gravissime, ne risponde in sede penale, con pene variabili, a seconda delle aggravanti.
“Chiunque”, comprende allievi di un corso, passeggeri, familiari ed amici (che non sono necessariamente in possesso di abilità marinaresche commisurate alla navigazione, altrimenti non frequenterebbero un corso, o sono in “vacanza”), e che quindi dovrebbero essere preventivamente informati dei rischi che corrono in relazione alle possibili conseguenze di loro azioni improvvide.
Colleghiamoci all’art. 35 del Codice della Navigazione da diporto (che, non dimentichiamolo, per qualsiasi aspetto che non viene normato, richiama al “fratello maggiore”, ovvero il Codice della Navigazione), che ci informa del fatto che è esclusivo compito del Comandante, verificare di avere abbastanza membri di equipaggio (anche se si parla di “personale”) per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo marine e alla distanza da porti sicuri.
Significa che se decido di salpare, devo essere in grado di formulare una previsione meteo, al di là di leggere un bollettino Meteora (che comunque fornisce una previsione e non una certezza) o di consultare app meteo, che non essendo strumenti ufficiali, non hanno neppure una validità probatoria di ciò che dicono, e se ho un equipaggio inadeguato (corsisti, vacanzieri, amici e parenti terricoli) dovrei navigare solamente in condizioni nelle quali risultano adeguati e sufficienti. Norma logica e buona prassi, al di là delle leggi, ma in mare, dove al massimo possiamo contare, come scritto sopra, su previsioni e molto raramente su certezze assolute, per quanto riguarda la meteo, significa che, ad esempio, gli allievi di un corso non dovrebbero mai trovarsi in una condizione che non hanno mai affrontato prima, con l’inevitabile conclusione che non la potranno mai affrontare in un corso (con la protezione data dalla presenza dell’istruttore), e che dovranno sperare che non capiti quando a bordo non ci sarà nessuno a supportarli e si assumeranno a loro volta l’onere di non-navigare se non hanno a bordo “personale” sufficiente e qualificato.
Da ultimo (si fa per dire), si parla espressamente di sanzioni relative “alle condotte cagionate per colpa con violazione delle norme sulla navigazione“.
Peccato che l’art. 2 Lett. b) del COLREG ci informi che “nell’interpretazione e nell’applicazione delle presenti regole, deve essere tenuto debitamente conto di tutti i pericoli della navigazione e dei rischi d’abbordo come anche di tutte le circostanze particolari, segnatamente dei limiti d’impiego delle navi in causa, che possono obbligare a scostarsi dalle presenti regole per evitare un pericolo immediato”.
In sostanza, saggiamente, veniamo informati che ci sono casi nei quali possiamo essere obbligati a fare magari esattamente l’opposto di quanto prevedono le regole, dato che in mare le variabili sono pressoché infinite.
Quindi, possiamo essere condannati perché abbiamo violato le regole, anche se ci sono casi nei quali possiamo essere obbligati a non rispettarle.

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